Donare è diventato ancora più conveniente! La Fondazione Renata Quattropani ONLUS – in quanto ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ed ente non commerciale – può far applicare ai suoi donatori le nuove disposizioni dettate per gli Enti del Terzo Settore, che consentono notevoli risparmi d’imposta.
In ogni caso, il risparmio fiscale è consentito a condizione che il versamento delle erogazioni in denaro sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in ccp o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile ottenere l’agevolazione per un contributo versato in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall’Ente.
Agevolazioni per privati
La Fondazione Renata Quattropani Onlus in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), rientra nelle disposizioni dettate dall’ art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.
Si tratta dunque di agevolazioni fiscali per soggetti privati che decidono di effettuare donazioni ad onlus con il 730.
Dal 1 gennaio 2018 inoltre è in vigore una Riforma di Legge (Dlgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore) che fa sì che donare diventi ancora più conveniente.
Con riferimento ai contributi liberali di denaro la Fondazione Renata Quattropani ONLUS attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.
Ecco le norme che regolano le agevolazioni fiscali per i privati che effettuano donazioni ad Onlus con il 730 (soluzioni alternative non cumulabili).
- Detrazione dall’IRPEF pari al 30% delle erogazioni in denaro fino a €uro 30.000,00 (il limite era del 26% con la normativa precedente)
- Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato senza più alcun limite massimo (il limite era fissato invece a €70.000 nella normativa precedente)
La scelta tra le due alternative (detrazione o deduzione) dipende dal livello del reddito del donatore.
Nel caso della deduzione, se il reddito complessivo dichiarato viene decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, il donatore può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.
Detrazione o Deduzione:
due alternative per le donazioni alle Onlus
Donazioni aziende e tra associazioni:
in che consistono e quali sono le agevolazioni
Oggi sono previste delle agevolazioni fiscali per le donazioni di aziende o per le donazione tra associazioni. La Fondazione Renata Quattropani Onlus è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) e per questo motivo rientra nelle disposizioni dettate dall’ art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.
Ogni donazione da parte di un’Azienda alla Fondazione Quattropani gode dei benefici fiscali: Riforma di Legge (D.lgs n. 117/2017 – Art 83 – DM 28/11/2019 Codice del Terzo Settore):
- donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato;
- se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d’imposta successivo.
Con riferimento ai contributi liberali di denaro la Fondazione Renata Quattropani Onlus attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.
Nella fattispecie, le agevolazioni fiscali per la donazione da parte di un’azienda e, per la donazione tra associazioni e, in generale, per le donazioni a Onlus da società, sono regolate da questa disposizione:
Alle donazioni in denaro e in beni versate da aziende o da enti non commerciali si applica la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più limiti assoluti (che erano invece previsti dalla normativa precedente).
Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, l’azienda donatrice può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.